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LE DETRAZIONI SUGLI AFFITTI

La guida.

26/07/2017 Autore: Agenzia Immobiliare IL MEDIATORE S.A.S.
LE DETRAZIONI SUGLI AFFITTI

Detrazioni per canoni di locazione relativi ad alloggi adibiti ad abitazione principale.

Ai soggetti titolari di contratti di locazione per unità immobiliari utilizzate come abitazione principale spetta una detrazione stabilita in misura forfetaria, graduata in relazione all’ammontare del reddito complessivo.

In particolare la detrazione riguarda i seguenti contratti:

  • a canone libero;
  • a canone convenzionale;
  • contratti stipulati da giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni;
  • per inquilini di alloggi sociali;
  • stipulati dai lavoratori dipendenti in occasione di trasferimenti per motivi di lavoro.

Le detrazioni non sono cumulabili nello stesso periodo di tempo, ma il contribuente ha il diritto di scegliere quella a lui più favorevole.

Se nel corso dell‘anno si verificano più situazioni, il contribuente può applicare per i diversi periodi di tempo diverse detrazioni ma il numero complessivo di giorni indicato non può essere superiore a 365. La detrazione per i canoni di locazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto ed essere rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. L‘art. 16 del TUIR specifica che l‘abitazione principale è quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

Ecco le tipologie di contratti di locazione e le rispettive detrazioni

DETRAZIONE PER ALLOGGI LOCATI CON CONTRATTI A CANONE LIBERO

Ai soggetti che hanno stipulato o rinnovato contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale spetta una detrazione stabilita in misura forfetaria, rapportata al numero dei giorni nei
quali l’unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale, pari a:

  • euro 300 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera euro 15.493,71;
  • euro 150 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) è superiore a euro 15.493,71 ma non a euro 30.987,41.

La detrazione può essere fruita non solo se il contratto di locazione è stato stipulato ai sensi della legge n. 431 del 1998, ma anche se è stato stipulato ai sensi di precedenti normative ed automaticamente prorogato per gli anni successivi (Risoluzione 16.05.2008 n. 200).

La detrazione è suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione principale (ad esempio: nel caso di marito e moglie cointestatari del contratto di locazione, la detrazione spetta
nella misura del 50 per cento ciascuno in relazione al loro reddito).

DETRAZIONE PER ALLOGGI LOCATI CON CONTRATTI IN REGIME CONVENZIONALE

Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati a norma dell’art. 2, comma 3 e dell’art. 4, commi 2 e 3, della legge n. 431 del 1998, spetta una detrazione stabilita in misura forfetaria, rapportata al numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale, pari a:

  • euro 495,80 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera euro 15.493,71;
  • euro 247,90 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) supera euro 15.493,71, ma non euro 30.987,41.

Questi contratti sono stipulati in base ad accordi locali tra organizzazioni della proprietà edilizia e organizzazioni dei conduttori, solitamente della durata di tre anni rinnovabili per altri due, nei quali
si fa espresso riferimento a limiti di canoni compresi in parametri riferiti al tipo di immobile e all’ubicazione.

In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 6.1.2, Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 2.3.2 e
Circolare 07.06.2002 n. 48, risposta 1.6).

La detrazione è suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione principale (Circolare 29.12.1999 n. 247, risposta 1.2)

DETRAZIONE PER CANONI DI LOCAZIONE SPETTANTI AI GIOVANI PER ABITAZIONE PRINCIPALE

Ai giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni che hanno stipulato un contratto di locazione ai sensi della legge n. 431 del 1998, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, spetta una
detrazione stabilita in misura forfetaria, rapportata al numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale, di euro 991,60. 
La detrazione spetta solo se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non è superiore a euro 15.493,71. La detrazione spetta per i primi tre anni dalla stipula del contratto sempreché il conduttore si trovi nelle condizioni anagrafiche e reddituali richieste dalla norma (si veda la circolare 04.04.2008 n. 34, risposta 9.1).

Il rispetto dei requisiti richiesti deve essere verificato in ogni singolo periodo d’imposta per il quale si chiede di fruire dell’agevolazione. Se il contribuente presenta i requisiti richiesti nel primo periodo d’imposta, occorre verificare che gli stessi siano presenti anche nei due anni successivi. Il requisito dell’età è soddisfatto se ricorre anche per una parte del periodo d’imposta. Così ad esempio se il giovane ha compiuto 30 anni nel corso del 2016, ha diritto a fruire della detrazione, nel rispetto degli altri requisiti, solo per tale periodo d’imposta. (Circolare 04.04.2008 n. 34, risposta 9.2). Per usufruire della detrazione è necessario che l’unità immobiliare sia diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro ai quali il giovane è stato affidato dagli organi competenti ai sensi di legge. La detrazione è suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione principale. Nel caso in cui il contratto di locazione sia stipulato da più conduttori e solo uno abbia i requisiti di età previsti dalla norma, solo quest’ultimo può fruire della detrazione in esame per la sua quota (Circolare 04.04.2008 n. 34, risposta 9.3).

DETRAZIONE PER LOCAZIONE DI ALLOGGI SOCIALI

Ai conduttori che hanno stipulato contratti di locazione di alloggi sociali (ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008) adibiti ad abitazione principale spetta una detrazione stabilita in misura forfetaria, rapportata al numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale, pari a:

  • euro 900,00 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
  • euro 450,00 se il reddito complessivo supera euro 15.493,71, ma non euro 30.987,41.

LAVORATORI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA PER MOTIVI DI LAVORO

Per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per ragioni di lavoro in un comune ad almeno 100 Km di distanza da quello della precedente residenza o che si trovi in un’altra regione, la residenza, inoltre, deve essere stata trasferita nei 3 anni antecedenti quello della richiesta, spetta la detrazione pari a:

  • 991,60 euro per redditi complessivi che non superano i 15.493,71 euro;
  • 495,80 euro per redditi complessivi superiori a 15.493,71 euro ma inferiori a 30.987,41 euro.

Tale detrazione spetta solo per i primi 3 anni dal cambio della residenza.

In tutti i casi la documentazione da presentare è il contratto di locazione regolarmente registrato e l’autocertificazione che attesti che l’alloggio è adibito ad abitazione principale. Per i lavoratori dipendenti è richiesta anche la documentazione riferita al lavoro (CU/2017).

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